Art. 98
Spese amministrative coperte da impegni accantonati
In vigore dal 29 ott 2012
Spese amministrative coperte da impegni accantonati
( del regolamento finanziario)
Sono considerate spese correnti di natura amministrativa che possono dare luogo a impegni accantonati le seguenti:
a)
le spese per il personale statutario e non statutario e quelle relative alle altre risorse umane, nonché le pensioni e la retribuzione degli esperti;
b)
le spese connesse ai membri dell’istituzione;
c)
le spese di formazione;
d)
le spese di concorso, selezione e assunzione;
e)
le spese di missione;
f)
le spese di rappresentanza;
g)
le spese per riunioni;
h)
gli interpreti e traduttori indipendenti;
i)
gli scambi di funzionari;
j)
le locazioni mobiliari e immobiliari a carattere ripetitivo o i pagamenti ricorrenti relativi ai contratti immobiliari ai sensi dell’ del presente regolamento o alle rate dei prestiti a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento finanziario;
k)
le assicurazioni varie;
l)
la pulizia, la manutenzione e la sicurezza;
m)
le spese mediche e nel settore sociale;
n)
l’uso dei servizi di telecomunicazioni;
o)
gli oneri finanziari;
p)
le spese di contenzioso;
q)
i danni e gli interessi;
r)
le attrezzature di lavoro;
s)
l’acqua, il gas e l’elettricità;
t)
le pubblicazioni periodiche su supporto cartaceo o in forma elettronica;
u)
le attività di comunicazione delle istituzioni relative all’attualità dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-98