Art. 98 · Spese amministrative coperte da impegni accantonati

Art. 98

Spese amministrative coperte da impegni accantonati

In vigore dal 29 ott 2012
Spese amministrative coperte da impegni accantonati ( del regolamento finanziario) Sono considerate spese correnti di natura amministrativa che possono dare luogo a impegni accantonati le seguenti: a) le spese per il personale statutario e non statutario e quelle relative alle altre risorse umane, nonché le pensioni e la retribuzione degli esperti; b) le spese connesse ai membri dell’istituzione; c) le spese di formazione; d) le spese di concorso, selezione e assunzione; e) le spese di missione; f) le spese di rappresentanza; g) le spese per riunioni; h) gli interpreti e traduttori indipendenti; i) gli scambi di funzionari; j) le locazioni mobiliari e immobiliari a carattere ripetitivo o i pagamenti ricorrenti relativi ai contratti immobiliari ai sensi dell’ del presente regolamento o alle rate dei prestiti a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento finanziario; k) le assicurazioni varie; l) la pulizia, la manutenzione e la sicurezza; m) le spese mediche e nel settore sociale; n) l’uso dei servizi di telecomunicazioni; o) gli oneri finanziari; p) le spese di contenzioso; q) i danni e gli interessi; r) le attrezzature di lavoro; s) l’acqua, il gas e l’elettricità; t) le pubblicazioni periodiche su supporto cartaceo o in forma elettronica; u) le attività di comunicazione delle istituzioni relative all’attualità dell’Unione.
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