Art. 97

Unicità delle firme

In vigore dal 29 ott 2012
Unicità delle firme ( del regolamento finanziario) 1.   La regola dell’unicità del firmatario per l’impegno di bilancio e l’impegno giuridico corrispondente può essere disapplicata soltanto nei seguenti casi: a) quando si tratta di impegni accantonati; b) quando gli impegni globali riguardano convenzioni di finanziamento con paesi terzi; c) quando la decisione dell’istituzione costituisce l’impegno giuridico; d) quando l’impegno globale è attuato mediante più impegni giuridici, di cui sono responsabili ordinatori diversi; e) quando, presso le casse di anticipi disponibili per azioni esterne, gli impegni giuridici devono essere firmati da funzionari delle unità locali di cui all’, su istruzione dell’ordinatore responsabile, il quale conserva la responsabilità integrale dell’operazione sottostante; f) quando un’istituzione ha delegato i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 2.   In caso d’impedimento dell’ordinatore responsabile che ha firmato l’impegno di bilancio e quando la durata di tale impedimento è incompatibile con i termini per la conclusione dell’impegno giuridico, l’impegno giuridico è concluso dalla persona designata secondo le norme di sostituzione adottate da ciascuna istituzione, purché tale persona abbia la qualifica di ordinatore a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
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Unicità delle firme (Art. 97 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo