Art. 85

Decisione esecutiva a favore di altre istituzioni

In vigore dal 29 ott 2012
Decisione esecutiva a favore di altre istituzioni (, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1.   Si configurano le circostanze eccezionali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario allorché l’istituzione interessata ha esaurito la possibilità di ottenere il pagamento volontario e di procedere al recupero mediante compensazione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento finanziario e si tratta di un importo considerevole. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 le istituzioni interessate diverse da quelle citate all’articolo 299 del TFUE possono chiedere alla Commissione di adottare una decisione esecutiva. 3.   In ogni caso la decisione esecutiva specifica che il credito è iscritto nella sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata, che agisce in veste di ordinatore. Le entrate sono iscritte come entrate generali tranne qualora rientrino nella fattispecie di entrate con destinazione specifica di cui all’, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 4.   L’istituzione richiedente informa la Commissione di ogni evento atto ad alterare la riscossione e interviene a sostegno della Commissione in caso di impugnazione della decisione esecutiva. 5.   La Commissione e l’istituzione interessata concordano le modalità pratiche di attuazione del presente articolo.
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Decisione esecutiva a favore di altre istituzioni (Art. 85 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo