Art. 21
Pubblicazione di informazioni relative all’importo e ai destinatari dei fondi dell’Unione
In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicazione di informazioni relative all’importo e ai destinatari dei fondi dell’Unione
( del regolamento finanziario)
1. Le informazioni relative ai destinatari dei fondi dell’Unione erogati in regime di gestione diretta sono pubblicate sul sito internet dell’istituzione dell’Unione non oltre il 30 giugno successivo all’esercizio in cui i fondi sono stati erogati.
Oltre alla pubblicazione di cui al primo comma, le informazioni possono essere altresì pubblicate, secondo una presentazione standardizzata, mediante altri mezzi adeguati.
2. Se non altrimenti disposto dal presente regolamento e dalla normativa settoriale, sono pubblicate le seguenti informazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti all’, paragrafo 3, del regolamento finanziario:
a)
nominativo del destinatario;
b)
ubicazione del destinatario;
c)
importo erogato;
d)
natura e finalità della misura.
Ai fini della lettera b), per «ubicazione» si intende:
i)
l’indirizzo del destinatario se questi è una persona giuridica;
ii)
la regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.
Per quanto riguarda i dati personali relativi alle persone fisiche, le informazioni pubblicate sono soppresse due anni dopo la fine dell’esercizio in cui sono stati erogati i fondi. Lo stesso vale per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e appalti attribuiti in esito a concorsi o procedure di concessione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti. Non sono pubblicate informazioni in relazione a:
a)
borse di studio a favore di persone fisiche e altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, di cui all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario;
b)
appalti al di sotto dell’importo di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. È prevista una deroga alla pubblicazione se tale comunicazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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