Art. 35
Esercizio della delega ad agenzie esecutive
In vigore dal 29 ott 2012
Esercizio della delega ad agenzie esecutive
[, paragrafo 1, lettera a), e del regolamento finanziario]
1. Con le decisioni di delega le agenzie esecutive sono autorizzate a eseguire in qualità di ordinatori delegati gli stanziamenti assegnati al programma dell’Unione la cui gestione è stata loro affidata.
2. L’atto di delega della Commissione comprende almeno le disposizioni previste all’, lettere da a) a d) e lettera h). È oggetto dell’accettazione formale scritta del direttore a nome dell’agenzia esecutiva interessata.
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