Art. 34

Gestione diretta

In vigore dal 29 ott 2012
Gestione diretta [, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario] Quando la Commissione esegue il bilancio direttamente nei suoi uffici amministrativi, i compiti d’esecuzione sono eseguiti dagli agenti finanziari ai sensi degli articoli da 64 a 75 del regolamento finanziario e conformemente al presente regolamento.
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Gestione diretta (Art. 34 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo