Art. 34
Gestione diretta
In vigore dal 29 ott 2012
Gestione diretta
[, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario]
Quando la Commissione esegue il bilancio direttamente nei suoi uffici amministrativi, i compiti d’esecuzione sono eseguiti dagli agenti finanziari ai sensi degli articoli da 64 a 75 del regolamento finanziario e conformemente al presente regolamento.
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