Art. 20

Pubblicazione provvisoria del bilancio

In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicazione provvisoria del bilancio ( del regolamento finanziario) Non appena possibile e comunque entro quattro settimane dall’adozione definitiva del bilancio, i dati definitivi particolareggiati del bilancio sono pubblicati in tutte le lingue, per iniziativa della Commissione, sul sito internet delle istituzioni, in attesa della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Pubblicazione provvisoria del bilancio (Art. 20 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo