Art. 125
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
( del regolamento finanziario)
1. L’Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i bandi e gli avvisi di cui agli , entro dodici giorni di calendario dalla spedizione.
Il termine di cui al primo comma è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all’.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-125