Art. 125

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi ( del regolamento finanziario) 1.   L’Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i bandi e gli avvisi di cui agli , entro dodici giorni di calendario dalla spedizione. Il termine di cui al primo comma è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all’. 2.   Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.
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