Art. 126
Altre forme di pubblicità
In vigore dal 29 ott 2012
Altre forme di pubblicità
( del regolamento finanziario)
Oltre alle forme di pubblicità di cui agli , gli appalti possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all’eventuale bando o avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di cui all’, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede.
Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati od offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell’eventuale bando di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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