Art. 86
Formalità per l’incasso
In vigore dal 29 ott 2012
Formalità per l’incasso
( del regolamento finanziario)
1. Il contabile registra nei conti il recupero dei crediti e ne informa l’ordinatore responsabile.
2. Per qualsiasi versamento in contanti alla cassa del contabile o dell’amministratore degli anticipi viene rilasciata una ricevuta.
3. Il rimborso parziale da parte di un debitore destinatario di vari ordini di riscossione deve essere imputato innanzitutto al credito più remoto, salvo diversamente precisato dal debitore.
Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-86