Art. 88
Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario
In vigore dal 29 ott 2012
Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario
( del regolamento finanziario)
1. Fatto salvo l’, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, il contabile informa l’ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza.
2. Fatto salvo l’, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest’ultimo ricorre all’esecuzione forzata del titolo, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario o sulla base di un titolo ottenuto in via contenziosa.
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