Art. 88 · Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

Art. 88

Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

In vigore dal 29 ott 2012
Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario ( del regolamento finanziario) 1.   Fatto salvo l’, se l’importo del credito non è stato recuperato integralmente alla scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, il contabile informa l’ordinatore responsabile e inizia senza indugio la procedura di recupero mediante ogni mezzo offerto dalla legge, incluso il richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza. 2.   Fatto salvo l’, quando non è esperibile la modalità di recupero di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il debitore non ha eseguito il pagamento malgrado la costituzione in mora inviatagli dal contabile, quest’ultimo ricorre all’esecuzione forzata del titolo, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario o sulla base di un titolo ottenuto in via contenziosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-88