Art. 79
Previsione di crediti
In vigore dal 29 ott 2012
Previsione di crediti
( del regolamento finanziario)
1. La previsione di crediti menziona la natura e l’imputazione in bilancio dell’entrata e, per quanto possibile, la designazione del debitore e la stima dell’importo.
Quando stabilisce la previsione di crediti, l’ordinatore responsabile verifica in particolare quanto segue:
a)
l’esattezza dell’imputazione in bilancio;
b)
la regolarità e la conformità della previsione rispetto alle disposizioni pertinenti e al principio della sana gestione finanziaria.
2. Salvo il disposto dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario nonché dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, la previsione di crediti non ha l’effetto di aprire stanziamenti di impegno. Nei casi di cui all’ del regolamento finanziario, gli stanziamenti possono essere aperti soltanto dopo l’effettivo recupero da parte dell’Unione delle somme dovute.
Storico versioni
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