Art. 81
Accertamento dei crediti
In vigore dal 29 ott 2012
Accertamento dei crediti
( del regolamento finanziario)
Per accertare un credito, l’ordinatore responsabile verifica quanto segue:
a)
il carattere certo del credito, cioè che non è soggetto a condizioni;
b)
il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;
c)
il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine;
d)
l’esattezza della designazione del debitore;
e)
l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi da recuperare;
f)
la regolarità dei documenti giustificativi;
g)
la conformità con il principio di una sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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