Art. 82

Documenti giustificativi a sostegno dell’accertamento dei crediti

In vigore dal 29 ott 2012
Documenti giustificativi a sostegno dell’accertamento dei crediti ( del regolamento finanziario) 1.   Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti dell’Unione. 2.   Prima di accertare un credito, l’ordinatore responsabile procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l’esame sia stato eseguito. 3.   I documenti giustificativi sono conservati dall’ordinatore a norma dell’.
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Documenti giustificativi a sostegno dell’accertamento dei crediti (Art. 82 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo