Art. 82
Documenti giustificativi a sostegno dell’accertamento dei crediti
In vigore dal 29 ott 2012
Documenti giustificativi a sostegno dell’accertamento dei crediti
( del regolamento finanziario)
1. Qualsiasi accertamento di un credito si basa su documenti giustificativi che attestano i diritti dell’Unione.
2. Prima di accertare un credito, l’ordinatore responsabile procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la sua responsabilità, che l’esame sia stato eseguito.
3. I documenti giustificativi sono conservati dall’ordinatore a norma dell’.
Storico versioni
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