Art. 81 · Accertamento dei crediti

Art. 81

Accertamento dei crediti

In vigore dal 29 ott 2012
Accertamento dei crediti ( del regolamento finanziario) Per accertare un credito, l’ordinatore responsabile verifica quanto segue: a) il carattere certo del credito, cioè che non è soggetto a condizioni; b) il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza; c) il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto a un termine; d) l’esattezza della designazione del debitore; e) l’esattezza dell’imputazione in bilancio degli importi da recuperare; f) la regolarità dei documenti giustificativi; g) la conformità con il principio di una sana gestione finanziaria, in particolare secondo i criteri di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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