Art. 199
Entità che formano un unico richiedente
In vigore dal 29 ott 2012
Entità che formano un unico richiedente
( del regolamento finanziario)
Allorché varie entità soddisfano i criteri per la richiesta di una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, quest’ultima può essere considerata richiedente unico dall’ordinatore responsabile purché le entità partecipanti all’azione o al programma di lavoro proposti siano indicate nella domanda come facenti parte del richiedente.
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