Art. 199

Entità che formano un unico richiedente

In vigore dal 29 ott 2012
Entità che formano un unico richiedente ( del regolamento finanziario) Allorché varie entità soddisfano i criteri per la richiesta di una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, quest’ultima può essere considerata richiedente unico dall’ordinatore responsabile purché le entità partecipanti all’azione o al programma di lavoro proposti siano indicate nella domanda come facenti parte del richiedente.
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Entità che formano un unico richiedente (Art. 199 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo