Art. 197

Prova di non esclusione

In vigore dal 29 ott 2012
Prova di non esclusione ( del regolamento finanziario) Tranne nei casi di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento finanziario, i richiedenti dichiarano sull’onore di non trovarsi in una delle situazioni elencate all’, paragrafo 1, e all’ del regolamento finanziario. In funzione di una analisi dei rischi, l’ordinatore responsabile può esigere che i richiedenti prescelti forniscano i mezzi di prova di cui all’. Se richiesto dall’ordinatore responsabile, i richiedenti prescelti sono tenuti a produrre tali prove, tranne in caso d’impossibilità materiale riconosciuta dall’ordinatore responsabile o se i mezzi di prova sono stati già presentati nell’ambito di un’altra procedura di aggiudicazione d’appalto o di concessione di sovvenzione, purché i documenti non siano stati rilasciati da oltre un anno e siano tuttora validi.
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Prova di non esclusione (Art. 197 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo