Art. 196

Contenuto delle domande di sovvenzione

In vigore dal 29 ott 2012
Contenuto delle domande di sovvenzione ( del regolamento finanziario) 1.   Le domande vanno presentate mediante il modulo redatto in base alle norme comuni stabilite a norma dell’, lettera a), e messo a disposizione dagli ordinatori responsabili, e nel rispetto dei criteri stabiliti nell’atto di base e nell’invito a presentare proposte. I documenti giustificativi di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento finanziario possono consistere, in particolare, nel conto profitti e perdite e nel bilancio patrimoniale dell’ultimo esercizio chiuso. 2.   Il bilancio previsionale dell’azione o del programma di lavoro allegato alla domanda deve essere in pareggio tra entrate e spese, fatte salve le provvigioni per imprevisti o le eventuali variazioni dei tassi di cambio che possono essere autorizzate in casi debitamente motivati, e deve indicare i costi ammissibili stimati dell’azione o del programma di lavoro. 3.   Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100 000 EUR, a tale domanda si deve presentare la relazione della revisione contabile effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto. La relazione certifica i conti riguardanti l’ultimo esercizio per il quale i conti sono disponibili. Il primo comma del presente paragrafo si applica soltanto alla prima domanda presentata dallo stesso beneficiario presso un ordinatore responsabile nel corso di uno stesso esercizio finanziario. In caso di convenzioni tra la Commissione e più beneficiari, le soglie di cui al primo comma si applicano a ciascun beneficiario. Nel caso dei partenariati di cui all’, la relazione di revisione contabile di cui al primo comma del presente paragrafo, relativa agli ultimi due esercizi per i quali sono disponibili i conti, dev’essere presentata prima della firma della convenzione quadro di partenariato o della notifica della decisione quadro di partenariato. In funzione di una valutazione dei rischi, l’ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l’obbligo della relazione di revisione contabile di cui al primo comma agli istituti d’istruzione e di formazione e, nel caso di convenzioni con più beneficiari, ai beneficiari che hanno accettato responsabilità solidali e congiunte o ai quali non sono attribuite responsabilità finanziarie. Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all’. 4.   Il richiedente indica le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il proprio funzionamento nel corso dello stesso esercizio nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-196

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contenuto delle domande di sovvenzione (Art. 196 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo