Art. 194

Retroattività dei finanziamenti in casi di estrema urgenza e di prevenzione dei conflitti

In vigore dal 29 ott 2012
Retroattività dei finanziamenti in casi di estrema urgenza e di prevenzione dei conflitti ( del regolamento finanziario) Nell’ambito dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le spese sostenute da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell’Unione alle seguenti condizioni: a) i motivi della deroga sono debitamente giustificati nella decisione di finanziamento; b) la decisione di finanziamento e la convenzione o decisione di sovvenzione fissano esplicitamente la data d’ammissibilità a una data anteriore a quella di presentazione della domanda.
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Retroattività dei finanziamenti in casi di estrema urgenza e di prevenzione dei conflitti (Art. 194 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo