Art. 192

Informazione dei richiedenti

In vigore dal 29 ott 2012
Informazione dei richiedenti ( del regolamento finanziario) La Commissione fornisce informazioni e orientamenti ai richiedenti secondo le seguenti modalità: a) stabilisce norme comuni per i moduli di domanda relativi a sovvenzioni simili e controlla le dimensioni e la chiarezza di tali moduli; b) fornisce informazioni ai potenziali richiedenti, in particolare organizzando seminari e fornendo manuali; c) conserva i dati relativi ai beneficiari nello schedario delle persone giuridiche di cui all’.
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Informazione dei richiedenti (Art. 192 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo