Art. 192
Informazione dei richiedenti
In vigore dal 29 ott 2012
Informazione dei richiedenti
( del regolamento finanziario)
La Commissione fornisce informazioni e orientamenti ai richiedenti secondo le seguenti modalità:
a)
stabilisce norme comuni per i moduli di domanda relativi a sovvenzioni simili e controlla le dimensioni e la chiarezza di tali moduli;
b)
fornisce informazioni ai potenziali richiedenti, in particolare organizzando seminari e fornendo manuali;
c)
conserva i dati relativi ai beneficiari nello schedario delle persone giuridiche di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-192