Art. 100

Liquidazione e «visto per pagamento»

In vigore dal 29 ott 2012
Liquidazione e «visto per pagamento» ( del regolamento finanziario) 1.   La liquidazione di una spesa è basata su documenti giustificativi ai sensi dell’ che attestano i diritti del creditore, sulla base dell’accertamento di servizi effettivamente resi, di forniture effettivamente consegnate o di lavori effettivamente eseguiti, oppure sulla base di altri titoli che giustificano il pagamento, compresi i pagamenti ricorrenti di abbonamenti o corsi di formazione. 2.   Prima di prendere la decisione di liquidazione della spesa, l’ordinatore responsabile procede personalmente all’esame dei documenti giustificativi o verifica, sotto la propria responsabilità, che l’esame sia stato effettuato. 3.   Vale decisione di liquidazione la firma di un «visto per pagamento» da parte dell’ordinatore responsabile o da parte di un funzionario tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall’ordinatore responsabile mediante decisione formale e sotto la sua responsabilità conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Le decisioni di autorizzazione sono conservate a fini di riferimento ulteriore.
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Liquidazione e «visto per pagamento» (Art. 100 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo