Art. 5
Accesso alla domanda
In vigore dal 18 set 2012
Accesso alla domanda
Dopo il ricevimento della domanda a norma dell’, paragrafo 4, l’Autorità mette senza indugio a disposizione del pubblico la domanda stessa, escludendo le informazioni per le quali sia stata presentata richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro divulgazione.
Storico versioni
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