Art. 3

Verifica della domanda

In vigore dal 18 set 2012
Verifica della domanda 1.   Se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’, lo Stato membro relatore, entro un mese dal ricevimento della domanda stessa, informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità in merito alla data di ricevimento e al fatto che la domanda è stata presentata entro il termine previsto all’, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’. Lo Stato membro relatore valuta l’eventuale richiesta di trattamento riservato. A fronte di richieste d’accesso alle informazioni, lo Stato membro relatore decide quali informazioni debbano essere tenute riservate. 2.   Se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, ma mancano uno o più elementi di cui all’, lo Stato membro relatore, entro un mese dal ricevimento della domanda stessa, comunica al richiedente gli elementi mancanti e fissa un termine di quattordici giorni entro il quale questi deve presentare tali elementi allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore. Se, allo scadere di tale termine, la domanda contiene tutti gli elementi di cui all’, lo Stato membro relatore procede senza indugio in conformità del paragrafo 1. 3.   Se la domanda non è stata presentata entro il termine previsto all’, paragrafo 1, primo comma, o se, allo scadere del termine fissato conformemente al paragrafo 2, la domanda non contiene ancora tutti gli elementi di cui all’, lo Stato membro relatore comunica immediatamente al richiedente, allo Stato membro correlatore, alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità che la domanda è inammissibile e ne indica le ragioni. 4.   Entro 14 giorni dal ricevimento della conferma che la domanda è stata presentata nel termine previsto all’, paragrafo 1, primo comma, e contiene tutti gli elementi di cui all’, il richiedente trasmette all’Autorità una copia della domanda, comprese le informazioni relative alle parti per le quali ha presentato richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Contemporaneamente il richiedente trasmette all’Autorità una copia della domanda con esclusione delle informazioni per le quali ha presentato richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 5.   Se entro il termine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, sono state presentate separatamente più domande per una stessa sostanza attiva e ciascuna di esse contiene tutti gli elementi di cui all’, lo Stato membro relatore comunica le generalità di ciascun richiedente agli altri richiedenti. 6.   La Commissione pubblica, per ogni sostanza attiva, i nomi e gli indirizzi dei richiedenti le cui domande siano state presentate entro il termine previsto all’, paragrafo 1, primo comma, e contengano tutti gli elementi di cui all’.
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