Art. 4

Contatti precedenti il deposito dei fascicoli supplementari

In vigore dal 18 set 2012
Contatti precedenti il deposito dei fascicoli supplementari Il richiedente può chiedere di incontrare i rappresentanti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per esaminare la domanda. Se richiesti, i contatti hanno luogo prima del deposito dei fascicoli supplementari di cui all’.
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