Art. 4
Contatti precedenti il deposito dei fascicoli supplementari
In vigore dal 18 set 2012
Contatti precedenti il deposito dei fascicoli supplementari
Il richiedente può chiedere di incontrare i rappresentanti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per esaminare la domanda.
Se richiesti, i contatti hanno luogo prima del deposito dei fascicoli supplementari di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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