Art. 3

In vigore dal 20 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è così modificato: (1) All’articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3). (*3)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”." (2) All’articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3.   Le comunicazioni e le relazioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono formulate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.”.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2012/666 — Testo vigente | Portale Normativo