Art. 1

In vigore dal 20 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato: (1) all’articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”." (2) Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/666 — Testo vigente | Portale Normativo