Art. 1
In vigore dal 20 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:
(1)
all’articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”."
(2)
Gli allegati IV, V e VI sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2012:666:oj#art-1