Art. 5
In vigore dal 20 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:
(1)
l’, paragrafo 1, è così modificato:
a)
alla lettera a), punto i), il primo, il secondo e il terzo trattino sono soppressi;
b)
la lettera b) è soppressa;
c)
la lettera c) è così modificata:
i)
al punto i), il primo e il secondo trattino sono soppressi;
ii)
il punto ii) è soppresso;
d)
le lettere d) ed e) sono soppresse.
(2)
È inserito il seguente articolo 94 bis:
“Articolo 94 bis
Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5).
(*5)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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