Art. 6
In vigore dal 20 lug 2012
All’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le comunicazioni di cui all’articolo 40 e ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*6).
(*6)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:666:oj#art-6