Art. 3
In vigore dal 20 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è così modificato:
(1)
All’articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
“3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”."
(2)
All’articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
“3. Le comunicazioni e le relazioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono formulate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.”.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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