Art. 9

Indicatori di prestazione

In vigore dal 19 giu 2012
Indicatori di prestazione 1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia possono utilizzare indicatori di prestazione per monitorare in modo continuo lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza. 2.   L’agenzia può pubblicare un elenco degli indicatori di prestazione sulla base di una raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.
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