Art. 16

Vigilanza e applicazione

In vigore dal 13 giu 2012
Vigilanza e applicazione 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli , in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all’, assicurano il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale e di comunicazione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni frontaliere degli Stati membri limitrofi e controllano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano il monitoraggio e la raccolta di informazioni relative al roaming involontario e, se necessario, adottano misure adeguate. 4.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione. 5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’ della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete terrestre di comunicazioni mobili pubbliche di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi. 6.   Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l’immediata cessazione della violazione.
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