Art. 15
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio
In vigore dal 13 giu 2012
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio
1. I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.
2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di roaming e fornisce informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.
3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.
A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.
I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.
Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica all’apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, è inviata una notifica sull’apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.
Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di «limite finanziario o di volume» o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell’abbonamento.
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.
5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare roaming accidentali nelle regioni frontaliere.
6. Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, e alle condizioni di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.
Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 3 non si applicano se l’operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzazione dei propri clienti.
In tal caso, all’ingresso in tale paese il cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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