Art. 13
Tariffe al dettaglio per servizi di dati in roaming regolamentati
In vigore dal 13 giu 2012
Tariffe al dettaglio per servizi di dati in roaming regolamentati
1. I fornitori di roaming mettono a disposizione e offrono attivamente a tutti i propri clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa per i dati di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa per i dati non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.
Nel formulare tale offerta, i fornitori di roaming rammentano ai clienti in roaming che abbiano già scelto una tariffa o un pacchetto tariffario di roaming specifici le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.
2. A decorrere dal 1o luglio 2012, l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a 0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1o luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1o luglio 2014 e, fatto salvo l’, rimane fissato a 0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2017.
I fornitori di roaming addebitano ai propri clienti in roaming, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati a cui si applica un’eurotariffa per i dati, ad eccezione dei messaggi Multimedia Messaging Service (MMS), che possono essere addebitati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione e la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio stabilita al primo comma.
3. A decorrere dal 1o luglio 2012, i fornitori di roaming applicano automaticamente un’eurotariffa per i dati a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto una tariffa di roaming specifica o che già usufruiscano di una tariffa manifestamente inferiore rispetto all’eurotariffa per i dati o che abbiano già scelto un pacchetto grazie a cui usufruiscono, per i servizi di dati in roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.
4. A decorrere dal 1o luglio 2012, i fornitori di roaming applicano un’eurotariffa per i dati a tutti i nuovi clienti in roaming che non abbiano scelto espressamente una tariffa per i dati in roaming diversa, o un pacchetto tariffario per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per i servizi di dati in roaming regolamentati.
5. Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni contrattuali, di passare a un’eurotariffa per i dati o di rinunciarvi. Ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di elementi dell’abbonamento diversi dal roaming all’interno dell’Unione. Un fornitore di roaming può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi. Un’eurotariffa per i dati può sempre essere combinata con un’eurotariffa SMS e con un’eurotariffa per chiamate vocali.
6. Entro il 30 giugno 2012 i fornitori di roaming informano a titolo individuale tutti i propri clienti in roaming, in modo chiaro e comprensibile e su un supporto durevole, in merito all’eurotariffa per i dati, al fatto che essa sarà applicata a partire dal 1o luglio 2012 a tutti i clienti in roaming che non abbiano scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per i servizi di dati in roaming regolamentati e al loro diritto di passare all’eurotariffa o di rinunciarvi ai sensi del paragrafo 5.
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