Art. 14

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming

In vigore dal 13 giu 2012
Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming 1.   Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli sono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato. Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime (nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per: a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all’interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro del suo fornitore nazionale, nonché per ricevere chiamate in roaming regolamentate; e b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato. Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112. Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio. Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma. Il primo, secondo, quarto e quinto comma si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming. 2.   In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell’Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l’invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS. 3.   I fornitori di roaming forniscono a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull’eurotariffa per chiamate vocali e sull’eurotariffa SMS, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse. I fornitori di roaming adottano le misure necessarie a garantire che tutti i clienti in roaming siano al corrente della disponibilità dell’eurotariffa per chiamate vocali e dell’eurotariffa SMS. In particolare, essi comunicano, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming le condizioni relative all’eurotariffa per chiamate vocali e le condizioni relative all’eurotariffa SMS. Successivamente essi inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa. Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire ai clienti di stabilire se sia o meno vantaggioso per loro passare ad un’eurotariffa. 4.   I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d’origine.
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