Art. 18
Sanzioni
In vigore dal 13 giu 2012
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2013 e le comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
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