Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 13 giu 2012
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2013 e le comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:531:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni (Art. 18 Regolamento (UE) 2012/531) — Testo vigente | Portale Normativo