Art. 5

Attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

In vigore dal 13 giu 2012
Attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati 1.   I fornitori nazionali attuano la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati di cui all’ in modo che i clienti possano utilizzare servizi nazionali di comunicazioni mobili e servizi di roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell’utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti. 2.   Per garantire che la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell’Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta entro il 31 dicembre 2012 norme di dettaglio relative agli obblighi di informazione stabiliti all’, paragrafo 4, e a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, e si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014. 3.   La soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming regolamentati soddisfa i seguenti criteri: a) semplicità di utilizzo per i consumatori, in particolare per permettere ai clienti di passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming, conservando il proprio numero di telefono mobile e utilizzando la stessa apparecchiatura mobile; b) capacità di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di consumatori a condizioni competitive, anche per quanto concerne l’utilizzazione assidua di servizi di dati; c) capacità di incentivare efficacemente la concorrenza, tenendo altresì conto della possibilità per gli operatori di sfruttare le proprie risorse infrastrutturali o di accordi commerciali; d) efficienza sotto il profilo dei costi, tenendo conto della ripartizione dei costi tra fornitori nazionali e fornitori alternativi di roaming; e) capacità di attuare in maniera efficace gli obblighi di cui all’, paragrafo 1; f) garanzia del massimo livello di interoperabilità; g) semplicità di utilizzo per gli utenti, in particolare per quanto concerne la gestione tecnica dell’apparecchiatura mobile da parte del cliente all’atto del cambio di reti; h) garanzia di accesso al roaming per i clienti dell’Unione nei paesi terzi o per i clienti di paesi terzi nell’Unione; i) garanzia del rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, di dati personali, di sicurezza e di integrità delle reti e di trasparenza previste dalla direttiva quadro e dalle direttive specifiche; j) considerazione della promozione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, della capacità degli utenti finali di accedere e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, conformemente all’, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro; k) garanzia dell’applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti da parte dei fornitori. 4.   Per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3, la soluzione tecnica può combinare una o più modalità tecniche. 5.   Se necessario, la Commissione affida ad un organismo di normazione europeo il mandato di adattare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata di servizi di roaming regolamentati. 6.   Il paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2014.
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Attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati (Art. 5 Regolamento (UE) 2012/531) — Testo vigente | Portale Normativo