Art. 3

Accesso all’ingrosso al roaming

In vigore dal 13 giu 2012
Accesso all’ingrosso al roaming 1.   Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming. 2.   Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi. 3.   L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture correlate e ai servizi, software e sistemi di informazione relativi necessari per la fornitura dei servizi di roaming regolamentati ai clienti. 4.   Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentato di cui agli si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3. Fatto salvo il primo comma, in caso di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 3. 5.   Gli operatori di reti mobili pubblicano un’offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di un’impresa che fa richiesta di accesso all’ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all’impresa che fa richiesta di accesso un progetto di contratto, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell’operatore della rete mobile. L’accesso all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all’ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede. 6.   L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo. 7.   Se l’impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere anche elementi non contemplati dall’offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 2 e 5. 8.   Entro il 30 settembre 2012, e allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, elabora orientamenti per l’accesso all’ingrosso al roaming. 9.   I paragrafi da 5 a 7 si applicano dal 1o gennaio 2013.
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