Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 13 giu 2012
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori. Esso stabilisce le norme atte a consentire la vendita di servizi di roaming regolamentati separata da quella di servizi nazionali di comunicazioni mobili e fissa le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Il regolamento fissa altresì le norme transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno dell’Unione e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming. 2.   La vendita separata dei servizi di roaming regolamentati rispetto ai servizi di comunicazioni nazionali mobili rappresenta un passaggio intermedio necessario ad accrescere la concorrenza al fine di ridurre le tariffe del roaming per i clienti, così da realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. 3.   Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming. 4.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell’, paragrafo 5, della direttiva quadro. 5.   Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro. 6.   Ove le tariffe massime a norma degli siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai fini dei limiti successivi di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 1o luglio utilizzando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o maggio dello stesso anno. 7.   Ove le tariffe massime a norma degli siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai fini dei limiti successivi di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 1o luglio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o marzo, il 1o aprile e il 1o maggio dello stesso anno.
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