Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 giu 2012
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva accesso, all’ della direttiva quadro e all’ della direttiva servizio universale.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:
a)
«fornitore di roaming», un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b)
«fornitore nazionale», un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili;
c)
«fornitore alternativo di roaming», un fornitore di roaming diverso dal fornitore nazionale;
d)
«rete d’origine», una rete pubblica di comunicazioni situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ad un cliente in roaming;
e)
«rete ospitante», una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;
f)
«roaming all’interno dell’Unione», l’utilizzo di un’apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
g)
«cliente in roaming», un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata nell’Unione, il cui contratto o accordo con tale fornitore di roaming gli consenta di effettuare roaming all’interno dell’Unione;
h)
«chiamata in roaming regolamentata», una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinata a una rete ospitante;
i)
«eurotariffa per chiamate vocali», qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata conformemente a tale articolo;
j)
«SMS», un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
k)
«SMS in roaming regolamentato», un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante;
l)
«eurotariffa SMS», qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati conformemente a tale articolo;
m)
«servizio di dati in roaming regolamentato», un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile mentre è connesso ad una rete ospitante. Un servizio di dati in roaming regolamentato non comprende la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS;
n)
«eurotariffa per i dati», qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’, che un fornitore di roaming può applicare per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati conformemente a tale articolo;
o)
«accesso all’ingrosso al roaming», la fornitura di accesso diretto all’ingrosso al roaming o di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming da parte di un operatore di reti mobili;
p)
«accesso diretto all’ingrosso al roaming», la messa a disposizione di infrastrutture e/o di servizi da parte di un operatore di reti mobili a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
q)
«accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming», la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall’operatore di una rete ospitante a favore di un’altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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