Art. 10
Controlli ufficiali
In vigore dal 29 mar 2012
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:
a)
controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all’;
b)
controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno:
i)
il 5 % delle partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettera d); nonché
ii)
il 10 % delle partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c).
2. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.
3. Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti e di mangimi non rispetta le disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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