Art. 5
Dichiarazione
In vigore dal 29 mar 2012
Dichiarazione
1. Le partite dei prodotti di cui all’ sono accompagnate da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell’.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1:
a)
attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Gippone; e
b)
specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
a)
i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure
b)
i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure
c)
i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure
d)
se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.
4. Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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