Art. 5

Dichiarazione

In vigore dal 29 mar 2012
Dichiarazione 1.   Le partite dei prodotti di cui all’ sono accompagnate da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell’. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1: a) attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Gippone; e b) specifica se ai prodotti si applicano o non si applicano le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese. 3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: a) i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell’11 marzo 2011; oppure b) i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure c) i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure d) se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. 4.   Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
Storico versioni

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