Art. 8
Posti d’ispezione frontalieri e punti di entrata designati
In vigore dal 29 mar 2012
Posti d’ispezione frontalieri e punti di entrata designati
Le partite dei prodotti di cui all’, eccetto quelli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (6), sono immesse nell’Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell’, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) (di seguito «punto di entrata designato»).
Storico versioni
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