Art. 9

Notifica preventiva

In vigore dal 29 mar 2012
Notifica preventiva Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l’arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all’ alle autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato, almeno due giorni lavorativi prima dell’arrivo fisico della partita.
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Notifica preventiva (Art. 9 Regolamento (UE) 2012/284) — Testo vigente | Portale Normativo