Art. 12
Immissione in libera pratica
In vigore dal 29 mar 2012
Immissione in libera pratica
Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti presentano alle autorità doganali la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, che:
a)
è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e
b)
prova che i controlli ufficiali di cui all’ sono stati effettuati e che i risultati di tali controlli sono favorevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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